INAIL: abolito il registro infortuni da 23 dicembre 2015
Il registro degli infortuni, che aveva assunto la sua forma definitiva nel 1994, obbligava il datore di lavoro ad annotare cronologicamente sull’apposito registro tutti gli infortuni sul lavoro che comportassero un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Ai fini della sussistenza o meno dell’obbligatorietà dell’istituzione del registro degli infortuni, rilevava l’impiego di lavoratori subordinati e/o equiparati da parte di un datore di lavoro sia privato che pubblico. Il registro infortuni andava preventivamente vidimato e vistato in ogni sua pagina dalle strutture delle ASL competenti per territorio, a meno che tale obbligo fosse già stato abrogato con legge regionale.
Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha abrogato dal 23 dicembre 2015 l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Pertanto, da tale data, è semplicemente sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni. Resta, invece, sospesa, in quanto legata all’attuazione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (e quindi non attiva dal 23 dicembre 2015), la sanzione per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno. La mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096 a 4.932 euro (minimo 1.096 euro, ridotto 1.644 euro), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; mentre da 548 a 1.972,80 euro (minimo 548 euro, ridotto 657,60 euro) sarà per la mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno.
Le modifiche introdotte con il decreto semplificazioni prevedono (con decorrenze diverse), altresì, la trasmissione esclusiva dei certificati medici tramite il canale telematico e l’eliminazione dell’obbligo di invio della denuncia di infortunio all’autorità di pubblica sicurezza. A far data dal 22 marzo 2016 è, dunque, stato previsto che qualunque medico, il quale presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, sia obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia, trasmettendolo esclusivamente per via telematica all'INAIL. Nella sostanza il datore di lavoro o qualsiasi soggetto che presenti una denuncia devono inserire solamente gli elementi identificativi del certificato che, obbligatoriamente, i medici devono aver trasmesso telematicamente.
Sempre con la stessa decorrenza (22 marzo 2016) è previsto che la comunicazione telematica all’INAIL dell’infortunio, da parte del datore di lavoro, assuma valore anche per anche l’autorità di pubblica sicurezza e che sarà l’INAIL, in cooperazione applicativa, ad effettuare la trasmissione dei dati. Nella pratica è stata sanata la stortura in base alla quale il datore di lavoro doveva, per lo stesso adempimento, effettuare la comunicazione a due organi della pubblica amministrazione.
Per il suo livello di sintesi, questo memorandum rappresenta un semplice report esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti correlati. Vi invitiamo a contattarci per ogni approfondimento in merito.