• Contabilità ordinaria.
Al regime di contabilità ordinaria appartengono sempre, a prescindere da ogni altra considerazione, le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono appartenere al regime ordinario o a quello semplificato a seconda dell'ammontare dei loro ricavi. Il regime ordinario si applica nei casi di società di persone e di imprese individuali che, nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi pari o superiori a:
I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:
• Contabilità semplificata.
Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.
Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall'ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.
Il professionista in contabilità semplificata deve tenere: